Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 02/02/2007 n. 22

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 n. 737, che recepisce la direttiva 71/348/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua;

d) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 864, che recepisce la direttiva 73/362/CEE, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate;

e) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 854, che recepisce la direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda, per quanto riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001, contemplati dal presente decreto;

f) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 846, che recepisce la direttiva 75/410/CEE, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui;

g) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 872, che recepisce la direttiva 76/891/CEE, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica;

h) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 866, che recepisce la direttiva 77/95/CEE, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri;

i) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 856, che recepisce la direttiva 77/313/CEE, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua;

l) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 834, che re cepisce la direttiva 78/1031/CEE, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico;

m) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 855, che recepisce la direttiva 79/830/CEE, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua calda.

2. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890 n. 7088, e successive modificazioni, contrastanti o incompatibili con il presente decreto.

Art. 22 - Disposizioni transitorie

1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validitą dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validitą indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.

2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verificazione metrica e alla legalizzazione sarą rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avrą validitą fino al 30 ottobre 2016.

3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora gią messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purchč non rimossi dal luogo di utilizzazione.

Art. 23 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le pubbliche amministrazioni provvederanno alle attivitą previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Allegati specifici: Contatori dell'acqua Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume Contatori di energia elettrica attiva Contatori di calore Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantitą di liquidi diversi dall'acqua Strumenti per pesare a funzionamento automatico Tassametri Misure materializzate Strumenti di misura della dimensione Analizzatori di gas di scarico Allegati: ..

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addģ 2 febbraio 2007 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per le politiche europee: Bonino Ministro dello sviluppo economico: Bersani Ministro degli affari esteri: D'Alema Ministro della giustizia: Mastella Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Allegati: Allegato I

- Requisiti essenziali Allegato II

- Modalitą di richiesta di notifica Allegato A

- Dichiarazione di conformitą basata sul controllo di produzione interno Allegato A1

- Dichiarazione di conformitą basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato DLS 02/02/2007 n. 22 – Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli stumenti di misura. Allegato B

- Esame del tipo Allegato C

- Dichiarazione di conformitą al tipo basata sul controllo di produzione interno Allegato C1

- Dichiarazione di conformitą del tipo basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato Allegato D

- Dichiarazione di conformitą al tipo basata sulla garanzia di qualitą del processo di produzione Allegato D1

- Dichiarazione di conformitą basata sulla garanzia di qualitą del processo di produzione Allegato E

- Dichiarazione di conformitą al tipo basata sulla garanzia di qualitą dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale Allegato E1

- Dichiarazione di conformitą basata sulla garanzia di qualitą delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale Allegato F

- Dichiarazione di conformitą al tipo basata sulla verifica del prodotto Allegato F1

- Dichiarazione di conformitą basata sulla verifica del prodotto Allegato G

- Dichiarazione di conformitą basata sulla verifica di un unico prodotto Allegato H

- Dichiarazione di conformitą basata sulla garanzia di qualitą totale Allegato H1

- Dichiarazione di conformitą basata sulla garanzia di qualitą totale e sull'esame del progetto Allegato MI-001 - Allegato MI-002 - Allegato MI-003 - Allegato MI-004 - Allegato MI-005 - Allegato MI-006 - Allegato MI-007 - Allegato MI-008 - Allegato MI-009 - Allegato MI-010 -

 

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